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giovedì 13 maggio 2010

Riforma del Tub: Addio alle Finanziarie 106 e ai Mediatori Creditizi che non siano società 11 maggio 2010

entro l’11 giugno 2010 sarà varata la Riforma del Testo Unico Bancario (Decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385), che prevede sostanziali modifiche sia al Titolo V, quello cioè riguardante i Soggetti operanti nel settore finanziario, che al Titolo VI relativo alla Trasparenza delle condizioni contrattuali.
In merito al Titolo V la nuova disposizione prevede che gli intermediari finanziari iscritti all’elenco generale ex articolo 106 e quelli rientranti nell’elenco speciale ex at. 107 siano sostituiti da un’unica figura di intermediario finanziario sottoposto al controllo diretto di Banca d’Italia.
Questo cambiamento obbligherà tutti i soggetti che operano nel settore finanziario a rivedere la propria struttura organizzativa e contabile  e il proprio stato patrimoniale e conformandosi ai requisiti più severi, che fino a questo momento Bankitalia aveva richiesto esclusivamente alle cosiddette società “ex 107”.
È quindi evidente che le realtà di intermediazione creditizia che non riusciranno a rispettare le nuove condizioni impartite da Via Nazionale, saranno costrette a cessare la propria attività


Ma veniamo alle modifiche apportate al Titolo VI. In questo caso in realtà il testo non è stato sostituito ma ampliato con l’inserimento di alcune importanti novità per le figure degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Nelle nuove estensioni dell’articolo 128 vengono specificate le regole per l’agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio:
•    le due categorie sono tenute all’iscrizione in
nuovi albi professionali gestiti da un Organismo (art.128 septies) avente personalità giuridica e ordinato in forma di associazione
•    dovranno entrambe seguire periodicamente dei
corsi di aggiornamento
•    gli agenti dovranno sostenere un
prova valutativa
•    entrambe sono tenute alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni arrecati nell’esercizio della loro attività.
•    
È vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Ma in assoluto la novità più rivoluzionaria e discussa del testo è l’obbligo per i mediatori di costituirsi in società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o di società cooperativa, con capitale sociale  minimo pari a 120.000 euro. In sostanza i mediatori non potranno essere più persone fisiche.


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